Art. 9.

      1. Sono assegnate al Dipartimento le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie da applicare nei confronti degli enti proprietari delle strade comminate in caso di inottemperanza delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 45 del codice della strada, e successive modificazioni, in caso di inottemperanza delle comunicazioni dovute ai sensi dell'articolo 208, comma 4, del codice della strada, e successive modificazioni, nonché con il 10 per cento delle altre sanzioni amministrative pecuniarie contemplate nel medesimo codice della strada. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento del Dipartimento si provvede nell'ambito delle risorse ad esso assegnate ai sensi del presente articolo.